Per l'applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’immobile sito in un complesso residenziale con piscina a servizio esclusivo dell’abitazione, anche se quest’ultima è di superficie inferiore a 240 metri quadri, deve considerarsi “di lusso”.
Pertanto l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la differenza fra l’imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni (9%) e quella risultante dall'applicazione dei benefici richiesti in sede di rogito notarile (2%)
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015
Pertanto l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la differenza fra l’imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni (9%) e quella risultante dall'applicazione dei benefici richiesti in sede di rogito notarile (2%)
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015
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