sabato 30 gennaio 2016

Promemoria per la detrazione degli interessi pagati sul mutuo stipulato per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.

Gli interessi relativi a mutui ipotecari stipulati per la costruzione e la ristrutturazione della abitazione principale (l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente, indipendentemente da agevolazioni fiscali “prima casa”) sono detraibili dall’irpef nella misura del 19% della cifra annua pagata, con un importo massimo di € 2.582,28.
La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia (intesa ai sensi dell’art.31, c.1, lett.d) della legge n.457/1978) di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Essa è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo, da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare, avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione.
Il beneficio è riconosciuto anche agli appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.
Per poter usufruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
• l’unità immobiliare che si costruisce o si ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) intendono dimorare abitualmente
• l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione
• il contratto di mutuo deve essere stipulato dalla persona che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Per ciò non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione comporta la perdita del diritto alla detrazione.
La detrazione NON spetta se i lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento edilizio che ha consentito i lavori sull’immobile stesso (salva la possibilità di proroga).
Il diritto alla detrazione non viene meno in caso di ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese per i lavori sull’immobile stesso.
La detrazione spetta solo sulla parte di mutuo che copre le spese documentate.

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