sabato 16 aprile 2016

Agevolazioni prima casa, con la circolare 12/E pubblicata l’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modifiche introdotte relative alle agevolazioni prima casa.




La Circolare chiarisce che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile preposseduto. 
La ratio della riforma, infatti, è di agevolare la sostituzione della “prima casa” rendendo più flessibili i tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto.
La circolare spiega poi che le novità inserite nel corpo delle disciplina “prima casa”, si applicano anche nell’ipotesi in cui il nuovo acquisto sia imponibile ad Iva..
Viene poi sottolineato che l’acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, con l’impegno a rivendere quello preposseduto, può essere effettuato anche a titolo gratuito, quindi effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa” in sede di successione o donazione.
Resta inteso che, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto.
Per quanto riguarda i tempi, la nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di Stabilità.
Per gli atti conclusi prima di tale data non può, dunque, essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può essere riconosciuto un credito d’imposta.

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