In base a quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in linea generale i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione (articolo 26).
Pertanto, anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale riscossione.
Per le sole locazioni abitative è previsto che i canoni non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito dal momento della convalida di sfratto per morosità del conduttore. Inoltre, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Questa regola vale solo per la locazione di immobili a uso abitativo, per le locazioni di immobili non abitativi (come un negozio) il canone anche se non percepito, deve essere comunque dichiarato fino a quando non avverrà la risoluzione del contratto; le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
Pertanto, anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale riscossione.
Per le sole locazioni abitative è previsto che i canoni non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito dal momento della convalida di sfratto per morosità del conduttore. Inoltre, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Questa regola vale solo per la locazione di immobili a uso abitativo, per le locazioni di immobili non abitativi (come un negozio) il canone anche se non percepito, deve essere comunque dichiarato fino a quando non avverrà la risoluzione del contratto; le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

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