lunedì 4 settembre 2017

Cedolare secca, la proroga tardiva può essere oggetto di ravvedimento.


Con la risoluzione 115/E del 1 settembre 2017 l'agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito l'applicazione del ravvedimento operoso sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca.
Ciò significa che se la comunicazione della proroga e/o della
risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.
Se invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.
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