Secondo la Cassazione dipende dalle caratteristiche strutturali se è
utilizzabile o se funge da isolante dell’appartamento sottostante.
Con la sentenza 20038/2016 i giudici hanno spiegato che in base
all’articolo 1117 del Codice Civile si può presupporre la
“condominialità” del sottotetto a meno che un atto di proprietà dimostri
il contrario o le caratteristiche del vano non ne consentano l’uso
comune.
Questo significa che, se non c’è un atto di proprietà, il
sottotetto appartiene al condominio e può essere destinato ad attività e
scopi comuni.
Se il sottotetto non ha dimensioni e caratteristiche
strutturali tali da consentirne l’uso come vano autonomo e la sua unica
funzione è isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità
l’appartamento dell’ultimo piano, va considerato come pertinenza
dell’appartamento.
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martedì 11 ottobre 2016
Sottotetto in condominio, quando è una parte comune ?
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