martedì 11 ottobre 2016

Sottotetto in condominio, quando è una parte comune ?

Secondo la Cassazione dipende dalle caratteristiche strutturali se è utilizzabile o se funge da isolante dell’appartamento sottostante.
Con la sentenza 20038/2016 i giudici hanno spiegato che in base all’articolo 1117 del Codice Civile si può presupporre la “condominialità” del sottotetto a meno che un atto di proprietà dimostri il contrario o le caratteristiche del vano non ne consentano l’uso comune.
Questo significa che, se non c’è un atto di proprietà, il sottotetto appartiene al condominio e può essere destinato ad attività e scopi comuni.
Se il sottotetto non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’uso come vano autonomo e la sua unica funzione è isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, va considerato come pertinenza dell’appartamento.



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Tecnocasa Villa De Sanctis - Centocelle

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